Segue il testo integrale della legge
188/2007:
LEGGE 17
Ottobre 2007, n. 188
Disposizioni in materia di modalità
per la risoluzione del contratto di lavoro per
dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore,
nonché del prestatore d’opera e della prestatrice
d’opera.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1.
Fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 2118 del
codice civile, la lettera di dimissioni volontarie,
volta a dichiarare l’intenzione di recedere dal
contratto di lavoro, é presentata dalla lavoratrice, dal
lavoratore, nonché dal prestatore d’opera e dalla
prestatrice d’opera, pena la sua nullità, su appositi
moduli predisposti e resi disponibili gratuitamente,
oltre che con le modalità di cui al comma 5, dalle
direzioni provinciali del lavoro e dagli uffici
comunali, nonché dai centri per l’impiego.
2. Per
contratto di lavoro, ai fini del comma 1, si intendono
tutti i contratti inerenti ai rapporti di lavoro
subordinato di cui all’articolo 2094 del codice civile,
indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata,
nonché i contratti di collaborazione coordinata e
continuativa, anche a progetto, i contratti di
collaborazione di natura occasionale, i contratti di
associazione in partecipazione di cui all’articolo 2549
del codice civile per cui l’associato fornisca
prestazioni lavorative e in cui i suoi redditi derivanti
dalla partecipazione agli utili siano qualificati come
redditi di lavoro autonomo, e i contratti di lavoro
instaurati dalle cooperative con i propri soci.
3. I
moduli di cui al comma 1, realizzati secondo direttive
definite con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le
riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione,
da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, riportano un codice
alfanumerico progressivo di identificazione, la data di
emissione, nonché spazi, da compilare a cura del
firmatario, destinati all’identificazione della
lavoratrice o del lavoratore, ovvero del prestatore
d’opera o della prestatrice d’opera, del datore di
lavoro, della tipologia di contratto da cui si intende
recedere, della data della sua stipulazione e di ogni
altro elemento utile. I moduli hanno validità di
quindici giorni dalla data di emissione.
4. Con
il decreto di cui al comma 3 sono altresì definite le
modalità per evitare eventuali contraffazioni o
falsificazioni.
5. I
moduli di cui al presente articolo sono resi disponibili
anche attraverso il sito internet del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, secondo modalità
definite con il decreto di cui al comma 3, che
garantiscano al contempo la certezza dell’identità del
richiedente, la riservatezza dei dati personali nonché
l’individuazione della data di rilascio, ai fini della
verifica del rispetto del termine di validità di cui al
secondo periodo del comma 3.
6. Con
apposite convenzioni a titolo gratuito stipulate nelle
forme definite con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, da emanare entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono disciplinate le modalità attraverso le quali é reso
possibile alla lavoratrice, al lavoratore, nonché al
prestatore d’opera e alla prestatrice d’opera, acquisire
gratuitamente i moduli di cui al presente articolo,
anche tramite le organizzazioni sindacali dei lavoratori
e i patronati.
7.
All’attuazione della presente legge si provvede
nell’ambito delle risorse finanziarie già previste a
legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori
oneri per il bilancio dello Stato.
La
presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.
Data a Roma, addì 17 ottobre 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Mastella
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 1538):
Presentato dall’on. Nicchi ed altri il 1° agosto 2006.
Assegnato alla XI commissione (Lavoro pubblico e
privato), in sede referente, il 15 novembre 2006 con
pareri delle commissioni I e II.
Esaminato dalla XI commissione il 15, 20 e 28 marzo
2007; 3 e 18 aprile 2007; 12 giugno 2007. Esaminato in
aula il 22 giugno 2007 e approvato il 5 luglio 2007.
Senato
della Repubblica (atto n. 1695): Assegnato alla 11°
commissione (Lavoro, previdenza sociale), in sede
referente, il 12 luglio 2007 con pareri delle
commissioni 1°, 2° e 5°.
Esaminato dalla commissione il 18 - 24 e 25 luglio 2007;
1° agosto 2007.
Relazione scritta annunciata il 14 settembre 2007 (atto
n. 1695-A relatore sen. Mongiello). Esaminato in aula il
18 settembre 2007 e approvato il 25 settembre 2007.